Emissione della fattura
I dati contenuti nella fattura elettronica sono i medesimi di quella "cartacea" previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 (data di emissione, numero, dati del cedente o prestatore e del cessionario o committente, ecc.).
All’interno del file fattura è necessario riportare le ulteriori informazioni obbligatorie previste dalle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, ancorché non previste dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72. Fra queste si menzionano, a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti:
- il tipo di documento emesso (distinguendo tra fattura, parcella, autofattura, acconto o anticipo su fattura o parcella, nota di credito o nota di debito);
- il regime fiscale applicato dal cedente o prestatore (es. regime ordinario, regime forfetario, regime dell’editoria, IVA per cassa, ecc.);
- l’eventuale applicazione della ritenuta, dell’imposta di bollo e della cassa previdenziale;
- i dati del documento di trasporto emesso in caso di fatturazione differita;
- la natura dell’operazione ove l’imposta non sia indicata in fattura (operazione esclusa, esente, non imponibile, ecc.);
- l’identificativo fiscale del soggetto trasmittente;
- il numero progressivo attribuito dal soggetto trasmittente al file per l’invio al Sistema di Interscambio.
Per consentire una più agevole gestione digitalizzata dei flussi attivi e passivi di fatturazione, il tracciato della fattura elettronica approvata con il provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 permette l’indicazione di ulteriori dati facoltativi, come i dati relativi alla tipologia di beni e servizi ceduti ovvero funzionali alle esigenze informative proprie dei rapporti tra fornitore e cliente.
È infatti possibile indicare, ad esempio:
- i dati relativi all’ordine di acquisto;
- i dati relativi al trasporto dei beni;
- i dati per il pagamento.
Al fine di agevolare gli operatori nella predisposizione del file fattura in formato XML, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione alcuni servizi gratuiti.
In particolare, la fattura potrà essere predisposta mediante:
- una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con le credenziali Entratel/Fisconline, Carta Nazionale Servizi e SPID);
- un’applicazione per dispositivi mobili (accessibile mediante le credenziali Entratel/Fisconline);
- un software specifico rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e installabile su PC.
Il consiglio, tuttavia resta quello i utilizzare software di mercato standardizzati, compatibili con le specifiche tecniche allegate al provv. 30.4.2018 n. 89757.
La fattura elettronica deve essere trasmessa e ricevuta mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Ciò significa che:
- il soggetto trasmittente invia il documento elettronico al SdI mediante appositi canali;
- il SdI recapita la fattura al destinatario, il quale può riceverla dotandosi a sua volta di un apposito canale di ricezione, ovvero acquisendola su un’apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate laddove non abbia attivato altro canale di ricezione.
È ammessa la trasmissione sia di fatture singole, sia di un lotto di più fatture.
La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio:
- dal soggetto obbligato a emetterla ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72;
- da un intermediario che agisce per conto del soggetto obbligato all’emissione e che può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati individuati dall’art. 3 del DPR 322/98.
In quest’ultimo caso occorre indicare nella fattura i dati del soggetto incaricato.
Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del soggetto passivo.
La fattura elettronica può essere trasmessa al SdI utilizzando:
- i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (procedura web e “app” utilizzabili anche per la predisposizione del file fattura);
- la posta elettronica certificata (PEC);
- gli specifici canali di colloquio con il Sistema di Interscambio, ossia:
– un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet con servizio esposto tramite modello web service;
– un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
L’attivazione di questi ultimi canali risulta più onerosa rispetto all’attivazione degli altri strumenti menzionati e implica un preventivo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio per impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI (si veda il sito www.fatturapa.gov.it).
Al termine del processo di accreditamento, che può richiedere anche alcuni mesi di tempo, viene rilasciato il codice destinatario (ossia un codice di 7 cifre) associato al canale telematico attivato.
Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, la fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72, ossia in corrispondenza della consegna o spedizione dei beni ovvero del pagamento del corrispettivo (fatte salve le ipotesi di fatturazione differita ex art. 21 co. 4 del DPR 633/72).
Conformemente a tale disposizione, ai fini del nuovo obbligo di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio al momento di effettuazione dell’operazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum organizzato dalla stampa specializzata in data 24.5.2018).
Se la fattura non è scartata dal SdI, essa si considera emessa e la data di emissione cui fare riferimento ai fini dell’individuazione del termine di esigibilità dell’imposta è la data riportata sulla fattura (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).
Sebbene l’apposizione della firma digitale sulla fattura non sia obbligatoria, il soggetto passivo IVA potrebbe ritenerla opportuna al fine di garantire l’autenticità del documento. Tuttavia, se essa risulta presente, il SdI effettua il controllo sulla validità del relativo certificato e, in caso di esito negativo, il file viene scartato.
Ricezione delle fatture di acquisto
La fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio viene successivamente recapitata dal sistema medesimo al destinatario indicato sul documento. Il recapito avviene secondo modalità differenti a seconda del canale di ricezione attivato dal destinatario.
La fattura elettronica può essere recapitata dal Sistema di Interscambio:
- al cessionario o committente;
- a un intermediario che agisce per conto del cessionario o committente e che può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati individuati dall’art. 3 del DPR 322/98.
I canali utilizzabili per la trasmissione delle fatture non sono i medesimi utilizzabili per la ricezione delle stesse.
Il destinatario della fattura può ricevere il documento elettronico mediante:
- un sistema di posta elettronica certificata (PEC);
- uno degli specifici canali di colloquio con il Sistema di Interscambio, preventivamente accreditato, ossia:
– un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet con servizio esposto tramite modello web service;
– un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Nel primo caso, se il cessionario o committente comunica l’indirizzo PEC al cedente o prestatore, questi (o il relativo intermediario) indica nel campo “codice destinatario” della fattura il codice convenzionale “0000000” e nel campo “PEC Destinatario” l’indirizzo PEC.
Nel secondo caso, se il cessionario o committente comunica il codice di 7 cifre al cedente o prestatore, questi (o il relativo intermediario) inserisce tale codice nel campo “codice destinatario” della fattura senza compilare il campo “PEC Destinatario”.
Lo Studio Tributario Sodini assiste il cliente nella operatività sopra descritta e consiglia l'utilizzo di gestionali standardizzati; ciò eviterà inutili perdite di tempo e soprattutto ridurrà il rischio di errori nella ricezione delle fatture passive.